ATTENZIONE
In data 08.06.2022 PQAI1 ha riferito della seguente correzione/integrazione.
La presente per correggere un refuso presente nella nota allegata, che, nel corrispondente paragrafo, va letta come segue:
Pertanto, ai sensi di tale norma e atteso che ad oggi ADM – l’autorità competente responsabile della firma dei COI per i prodotti biologici in ingresso in UE tramite l’Italia – non dispone del sigillo elettronico qualificato, il funzionario doganale responsabile della firma dei COI dovrà:
a) per la merce accompagnata da un COI stampato, firmato e timbrato dall’organismo che lo ha emesso e da un COI emesso in TRACES:
1) compilare il COI in TRACES nelle caselle 23, 25 e 30 a seconda dei casi;
2) vidimare in COI in TRACES nelle caselle 23, 25 e 30 a seconda dei casi;
3) stampare il COI e firmarlo nelle caselle 23, 25 e 30 a seconda dei casi;
4) restituire all’importatore il COI cartaceo che ha accompagnato la merce.
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